Guida pratica
Cittadinanza, la porta socchiusa
Dalla riforma del 2025 alla Corte di giustizia europea: cosa è cambiato per i discendenti di italiani in Argentina, Brasile e Uruguay.
Per oltre un secolo, per ottenere la cittadinanza italiana bastava dimostrare di discendere da un italiano che non l'avesse mai persa, e poco importava se fosse un nonno, un bisnonno o un trisnonno. Così centinaia di migliaia di argentini, brasiliani e uruguaiani sono diventati cittadini; già nel 2019 la federazione delle associazioni italiane in Argentina stimava nel Paese circa un milione di passaporti italiani. Poi, nel 2025, le regole sono cambiate, e per molte famiglie dall'altra parte dell'oceano non è stato un dettaglio tecnico.
Il decreto del marzo 2025, convertito poi nella legge 74/2025, prevede oggi che chi nasce all'estero ottenga la cittadinanza per discendenza solo se almeno un genitore o un nonno è nato in Italia, salvo poche eccezioni. Chi aveva già presentato domanda entro il 27 marzo 2025 resta sotto le vecchie regole. Chi è rimasto fuori per pochi giorni, o aspettava da mesi un appuntamento al consolato che non arrivava mai, si è trovato dalla parte sbagliata della linea.
Molti speravano nella Corte costituzionale, che però con la sentenza 63 del 2026 ha dichiarato le questioni in parte infondate e in parte inammissibili. Il ragionamento, in sostanza, è che finché la cittadinanza non viene riconosciuta da un ufficio o da un giudice, la posizione del discendente nato all'estero non è ancora consolidata, e quindi il legislatore poteva cambiare le regole anche per il passato. Diversi giuristi l'hanno criticato, ma per ora è questa l'interpretazione che vale.
La partita, tuttavia, si è spostata in Europa. Il 23 luglio 2026, con l'ordinanza 147, la Consulta ha sospeso tre casi arrivati dai tribunali di Mantova e Campobasso (un minore brasiliano, due argentini e due brasiliane) e ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea se le norme sulla cittadinanza europea permettano all'Italia di escludere chi è nato all'estero prima della riforma. A Lussemburgo, di solito, per una risposta serve più di un anno. Nel frattempo l'associazione Natitaliani ha scritto al Presidente della Repubblica, ha presentato un reclamo alla Commissione europea e annuncia un ricorso a Strasburgo.
C'è però un punto che in questo dibattito si perde quasi sempre, ed è il più importante. L'Italia è un Paese in piena crisi demografica: si fa poco più di un figlio per donna, e ogni anno i morti superano di gran lunga le nascite. Chi è partito, l'expat che oggi vive a Londra o a Dubai, ha fatto benissimo a farlo, e nessuno dovrebbe fargliene una colpa. Ma un Paese che si svuota ha bisogno di un serbatoio demografico, e i vuoti lasciati da una popolazione che invecchia verranno riempiti comunque: dall'immigrazione da altri continenti, che c'è già e continuerà, oppure anche dal ritorno di chi l'Italia ce l'ha nella propria storia familiare. La vera domanda è quanto spazio vogliamo dare a questa seconda strada. I nipoti e i pronipoti degli emigrati, di terza, quarta, magari anche quinta generazione, ne sono il bacino più naturale: hanno un cognome italiano, spesso una famiglia dove qualcuno parla ancora la lingua, una cultura che non va costruita da zero. Chi vive a Buenos Aires o a San Paolo con un bisnonno di Treviso non è semplicemente un argentino o un brasiliano: è un nipote d'Italia, e come tale va tutelato. Preservare questi canali, anzi fare ponti d'oro a chi vuole tornare, è una questione di interesse nazionale prima ancora che di diritto.
Cosa significa, in pratica, per chi legge da Buenos Aires o da San Paolo:
- con un genitore o un nonno nato in Italia, la strada della discendenza resta aperta;
- con una domanda presentata entro il 27 marzo 2025, valgono le regole di prima;
- con un appuntamento chiesto entro quella data ma mai ottenuto, la questione è ancora aperta e nessun giudice si è pronunciato;
- per tutti gli altri bisogna aspettare Lussemburgo, e diffidare di chi promette scorciatoie a pagamento.
Ovviamente niente di tutto questo sostituisce il parere di un avvocato esperto di cittadinanza, che resta indispensabile per valutare il singolo caso.